Allegato
Art. 84
In vigore dal 28 ott 1971
1. In caso di risoluzione del contratto, se la cosa ha un prezzo corrente, il risarcimento è uguale alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo corrente del giorno in cui il contratto è risolto.
2. Per calcolare il risarcimento di cui al precedente comma, si ha riguardo al prezzo corrente del mercato in cui la transazione ha avuto luogo, o, se manchi un prezzo corrente e non risulti opportuno applicarlo, il prezzo del mercato che può normalmente sostituirlo, tenuto conto delle differenze nelle spese di trasporto della cosa.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-84