Allegato
Art. 97
In vigore dal 28 ott 1971
1. I rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna della cosa effettuata alle condizioni previste dal contratto o dalla presente legge.
2. Ove sia stata consegnata cosa non conforme al contratto, i rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge, a prescindere dalla non conformità della cosa, se il compratore non ha nè dichiarato la risoluzione del contratto nè richiesto la sostituzione della cosa.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-97