Allegato

Art. 97

In vigore dal 28 ott 1971
1. I rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna della cosa effettuata alle condizioni previste dal contratto o dalla presente legge. 2. Ove sia stata consegnata cosa non conforme al contratto, i rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge, a prescindere dalla non conformità della cosa, se il compratore non ha nè dichiarato la risoluzione del contratto nè richiesto la sostituzione della cosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo