AllegatoSez. II

Art. 67

In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando il contratto riservi al compratore il diritto di precisare in un momento successivo la forma, le misure od altre modalità della cosa (vendita di cosa da precisare ulteriormente) ed il compratore non provveda a detta precisazione alla data espressamente o tacitamente pattuita od allo spirare di un congruo termine dopo la richiesta fattagli dal venditore, quest'ultimo può o dichiarare risolto il contratto allo spirare di un breve termine, o provvedere direttamente a tale precisazione secondo i bisogni del compratore che gli sono noti. 2. Qualora il compratore provveda egli stesso alla precisazione, deve farne conoscere le modalità al compratore assegnandogli un congruo termine perché possa provvedere ad una diversa precisazione. Qualora il compratore non si avvalga di questa possibilità, la precisazione effettuata dal venditore diviene obbligatoria.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo