Allegato

Art. 64

In vigore dal 28 ott 1971
In nessun caso il compratore può ottenere dall'autorità giudiziaria o dagli arbitri un termine di grazia per effettuare il pagamento del prezzo.
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Art. 64 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo