Allegato
Art. 64
70 / 129In vigore dal 28 ott 1971
In nessun caso il compratore può ottenere dall'autorità giudiziaria o dagli arbitri un termine di grazia per effettuare il pagamento del prezzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-64