Allegato

Art. 61

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il compratore non paga il prezzo alle condizioni stabilite dal contratto o dalla presente legge, il venditore può esigere l'adempimento in natura di detta obbligazione. 2. Tuttavia il venditore non ha diritto di reclamare dal compratore il pagamento del prezzo quando ricorrono circostanze in cui, secondo gli usi e le normali possibilità, l'esecuzione debba effettuarsi mediante vendita della cosa a spese del compratore. In tal caso il contratto è risolto di pieno diritto dal momento in cui tale vendita deve essere effettuata.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-61

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Art. 61 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo