AllegatoSez. II

Art. 66

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto, quando l'inosservanza da parte del compratore dell'obbligazione di ricevere la consegna della cosa alle condizioni pattuite costituisce inadempimento essenziale o dia ad esso venditore fondati motivi per pensare che il prezzo non verrà pagato. 2. Se il mancato ricevimento della consegna non costituisce inadempimento essenziale, il venditore può accordare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Qualora il compratore non riceva la consegna della cosa allo spirare di detto termine, il venditore può, entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto.
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