Allegato

Art. 62

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il venditore può o esigere dal compratore il pagamento del prezzo o dichiarare risoluto il contratto. Egli deve render nota la sua decisione entro un congruo termine; in difetto di che il contratto è risolto di pieno diritto. 2. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita non costituisce inadempimento essenziale, il venditore può assegnare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Ove il compratore non paghi il prezzo alla scadenza del termine prorogato, il venditore può, a sua volta, o esigere il pagamento del prezzo, o dichiarare risolto il contratto.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-62

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Art. 62 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo