Allegato

Art. 59

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore deve pagare il prezzo nel luogo in cui trovasi il centro degli affari del venditore o, in mancanza di questo, la residenza abituale del medesimo. Se il pagamento deve essere fatto contro consegna della cosa o dei documenti, esso si effettuerà nel luogo della consegna. 2. Se, a seguito di un cambiamento del centro degli affari o della residenza abituale del venditore posteriore alla conclusione del contratto, le spese inerenti al pagamento del prezzo sono aumentate, tale aumento è a carico del venditore.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-59

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo