AllegatoSez. IV

Art. 54

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il venditore si è obbligato a spedire la cosa, egli deve concludere, alle condizioni e nei modi usuali, i contratti necessari affinché il trasporto venga effettuato sino al luogo previsto. 2. Se il venditore non è obbligato a concludere egli stesso un contratto di assicurazione del trasporto, deve fornire al compratore, a richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per la conclusione di tale assicurazione.
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