Allegato›Sez. I
Art. 57
In vigore dal 28 ott 1971
Quando la vendita è conclusa senza che il prezzo sia stato determinato in contratto, nè direttamente nè per via di riferimento, il compratore è tenuto a pagare il prezzo abitualmente praticato dal venditore al momento della conclusione del contratto.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-57