Allegato›Sez. IV
Art. 55
In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il venditore non adempie una qualsiasi obbligazione all'infuori di quello contemplato agli a 53, il compratore può:
a) dichiarare risoluto il contratto, purchè vi provveda entro un
breve termine, e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87, qualora si tratti di inadempimento essenziale;
b) in tutti gli altri casi, chiedere il risarcimento dei danni ai
sensi dell'.
2. Il compratore può anche esigere dal venditore l'adempimento in natura, semprechè non vi sia stata risoluzione del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-55