AllegatoSez. IV

Art. 55

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il venditore non adempie una qualsiasi obbligazione all'infuori di quello contemplato agli a 53, il compratore può: a) dichiarare risoluto il contratto, purchè vi provveda entro un breve termine, e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87, qualora si tratti di inadempimento essenziale; b) in tutti gli altri casi, chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'. 2. Il compratore può anche esigere dal venditore l'adempimento in natura, semprechè non vi sia stata risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-55

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Art. 55 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo