Allegato
Art. 63
In vigore dal 28 ott 1971
1. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli ad 87.
2. Qualora il contratto non sia risolto, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli a 83.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-63