Allegato

Art. 63

In vigore dal 28 ott 1971
1. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli ad 87. 2. Qualora il contratto non sia risolto, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli a 83.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-63

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Art. 63 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo