Allegato›Sez. II
Art. 68
In vigore dal 28 ott 1971
1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalità della cosa, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87.
2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'.
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