AllegatoSez. II

Art. 68

In vigore dal 28 ott 1971
1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalità della cosa, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87. 2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore può esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-68

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Art. 68 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo