AllegatoSez. III

Art. 69

In vigore dal 28 ott 1971
Il compratore deve prendere le misure previste dal contratto, dagli usi o da altre norme vigenti, al fine di predisporre o garantire il pagamento del prezzo, quali l'accettazione di una cambiale, l'apertura di un credito documentato o la prestazione di una fideiussione bancaria.
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Art. 69 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo