Art. 69
AllegatoSez. III

Art. 69

102 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
Il compratore deve prendere le misure previste dal contratto, dagli usi o da altre norme vigenti, al fine di predisporre o garantire il pagamento del prezzo, quali l'accettazione di una cambiale, l'apertura di un credito documentato o la prestazione di una fideiussione bancaria.
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