Allegato
Art. 71
In vigore dal 28 ott 1971
Il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna della cosa, salvo il disposto dell'. Tuttavia, il compratore non sarà tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuta la possibilità di esaminare la cosa vendutagli.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-71