Allegato
Art. 71
71 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna della cosa, salvo il disposto dell'. Tuttavia, il compratore non sarà tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuta la possibilità di esaminare la cosa vendutagli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-71