Allegato
Art. 38
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore deve esaminare la cosa, o farla esaminare entro un breve termine.
2. Se la cosa forma oggetto di un trasporto l'esame deve essere effettuato nel luogo di destinazione.
3. Se la cosa è rispedita dal compratore senza trasbordo e se il venditore, al momento della conclusione del contratto, conosceva o doveva conoscere la possibilità di questa rispedizione, l'esame della cosa può essere differito fino all'arrivo di questa alla nuova destinazione.
4. Le modalità di tale esame sono regolate dagli accordi fra le parti o, in mancanza di questi, dalla legge o dagli usi del luogo in cui l'esame stesso deve venire effettuato.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-38