Allegato
Art. 42
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore può esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto:
a) se la vendita ha per oggetto una cosa che il venditore doveva produrre o fabbricare: mediante la riparazione dei difetti a condizione che il venditore abbia la possibilità di ripararli;
b) se la vendita ha per oggetto una cosa determinata: mediante la
consegna della cosa pattuita o della parte mancante della medesima;
c) se la vendita ha per oggetto cose di genere: mediante la
consegna di nuove cose conformi al contratto o della parte, o della quantità mancante, semprechè, secondo gli usi, non si debba procedere all'acquisto a spese del venditore e ciò rientri nelle normali possibilità.
2. Se il compratore non ottiene entro un congruo termine l'adempimento in natura del contratto, esso conserva i diritti conferitigli agli a 46.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-42