Allegato

Art. 42

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore può esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto: a) se la vendita ha per oggetto una cosa che il venditore doveva produrre o fabbricare: mediante la riparazione dei difetti a condizione che il venditore abbia la possibilità di ripararli; b) se la vendita ha per oggetto una cosa determinata: mediante la consegna della cosa pattuita o della parte mancante della medesima; c) se la vendita ha per oggetto cose di genere: mediante la consegna di nuove cose conformi al contratto o della parte, o della quantità mancante, semprechè, secondo gli usi, non si debba procedere all'acquisto a spese del venditore e ciò rientri nelle normali possibilità. 2. Se il compratore non ottiene entro un congruo termine l'adempimento in natura del contratto, esso conserva i diritti conferitigli agli a 46.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo