Allegato

Art. 44

In vigore dal 28 ott 1971
1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva, successivamente alla data stabilita, il diritto di consegnare sia la parte o la quantità mancanti, sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare i difetti delle cose consegnate, semprechè tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive. 2. Il compratore può tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine, di congrua durata, per la consegna supplementare o per eseguire la riparazione. Se, alla scadenza di detto termine, il venditore non ha consegnato o riparato la cosa, il compratore può, a sua scelta, esigere l'adempimento in natura del contratto, o ridurre il prezzo ai sensi dell', o anche dichiarare risolto il contratto, semprechè vi provveda entro un breve termine.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo