Allegato
Art. 44
In vigore dal 28 ott 1971
1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva, successivamente alla data stabilita, il diritto di consegnare sia la parte o la quantità mancanti, sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare i difetti delle cose consegnate, semprechè tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.
2. Il compratore può tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine, di congrua durata, per la consegna supplementare o per eseguire la riparazione. Se, alla scadenza di detto termine, il venditore non ha consegnato o riparato la cosa, il compratore può, a sua scelta, esigere l'adempimento in natura del contratto, o ridurre il prezzo ai sensi dell', o anche dichiarare risolto il contratto, semprechè vi provveda entro un breve termine.
Storico versioni
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