Allegato
Art. 41
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore che ha regolarmente denunziato il difetto di conformità può, nei modi previsti dagli a 46:
a) o esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto;
b) o dichiarare la risoluzione del medesimo;
c) o ridurre il prezzo.
2. Il compratore può anche ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell' o degli a 87.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-41