Art. 41
Allegato

Art. 41

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In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore che ha regolarmente denunziato il difetto di conformità può, nei modi previsti dagli a 46: a) o esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto; b) o dichiarare la risoluzione del medesimo; c) o ridurre il prezzo. 2. Il compratore può anche ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell' o degli a 87.
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