Allegato

Art. 37

In vigore dal 28 ott 1971
Nel caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino alla data fissata per la consegna, il diritto di consegnare sia la parte o la quantità mancante sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare il difetto delle cose consegnate, semprechè tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo