Art. 37
Allegato

Art. 37

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In vigore dal 28 ott 1971
Nel caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino alla data fissata per la consegna, il diritto di consegnare sia la parte o la quantità mancante sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare il difetto delle cose consegnate, semprechè tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.
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