Allegato

Art. 39

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore decade dal diritto di avvalersi del difetto di conformità della cosa se non lo ha denunciato al venditore entro un breve termine a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. Nel caso, tuttavia, che si renda successivamente palese un difetto che non poteva essere rilevato dall'esame previsto dal precedente articolo, il compratore può avvalersi di tale difetto a condizione che ne informi il venditore entro un breve termine dalla scoperta del difetto stesso. In ogni caso esso decade dal diritto di avvalersi di un difetto di conformità qualora non lo abbia denunciato entro il termine di due anni dalla data della consegna della cosa, semprechè non siasi stipulata una clausola di garanzia che copra detto difetto per un periodo più lungo. 2. Il compratore che denunzi il difetto di conformità deve precisarne la natura ed invitare il venditore ad esaminare la cosa od a farla esaminare da un proprio rappresentante. 3. Ove la comunicazione di cui al 1° comma sia stata inviata per lettera, telegramma, o qualsiasi altro mezzo appropriato, la circostanza che essa sia stata ritardata o non sia pervenuta a destinazione non priva il compratore del diritto di avvalersene.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo