Allegato

Art. 45

In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando il venditore non ha consegnato che una parte della cosa od una quantità insufficiente o quando solo una parte della cosa consegnata è conforme al contratto, si applicano le disposizioni degli per la parte o la quantità mancante o non conforme. 2. Il compratore può dichiarare risolto totalmente il contratto solo se il mancato adempimento integrale e conforme al contratto costituisce inadempimento essenziale.
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Art. 45 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo