Allegato

Art. 47

In vigore dal 28 ott 1971
Quando, nella vendita di cose di genere, il venditore ha consegnato al compratore una quantità superiore a quella prevista in contratto, il compratore può rifiutare o accettare la quantità eccedente quella pattuita. Ove la rifiuti, il venditore non può essere tenuto che al risarcimento del danno, ai sensi dell'. Se accetta, in tutto o in parte, la quantità eccedente, deve pagarla al prezzo pattuito.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo