Art. 29
Allegato

Art. 29

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In vigore dal 28 ott 1971
Qualora il venditore offra la consegna della cosa prima della data stabilita, il compratore ha la facoltà o di accettarla o di rifiutarla; ove l'accetti, può riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento del danno di cui all'.
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