Convenzione

Art. 34

Protezione dei funzionari consolari

In vigore dal 21 ott 1971
Protezione dei funzionari consolari Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-34

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