Convenzione
Art. 38
Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi
In vigore dal 21 ott 1971
Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi
1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonché da ogni contributo dovuto in tale vece.
2. I membri dell'ufficio consolare, così come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Storico versioni
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