Convenzione

Art. 38

Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi

In vigore dal 21 ott 1971
Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi 1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonché da ogni contributo dovuto in tale vece. 2. I membri dell'ufficio consolare, così come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-38

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Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo