Convenzione
Art. 43
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
In vigore dal 21 ott 1971
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
1. Lo Stato d'invio può rinunciare, per quanto concerne un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi e immunità previsti dagli .
La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
2. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per una azione civile non implica la rinuncia alla immunità di esecuzione della decisione, per la quale è necessaria una notifica distinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-43