Convenzione

Art. 43

Rinuncia ai privilegi e alle immunità

In vigore dal 21 ott 1971
Rinuncia ai privilegi e alle immunità 1. Lo Stato d'invio può rinunciare, per quanto concerne un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi e immunità previsti dagli . La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 2. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per una azione civile non implica la rinuncia alla immunità di esecuzione della decisione, per la quale è necessaria una notifica distinta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rinuncia ai privilegi e alle immunità (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo