Convenzione
Art. 44
Eccezioni a immunità e privilegi
In vigore dal 21 ott 1971
Eccezioni a immunità e privilegi
1. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio che hanno la residenza nello Stato di residenza non beneficiano delle immunità e dei privilegi previsti dall' della presente Convenzione.
2. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare beneficiano anche dei privilegi riconosciuti a questi ultimi, se sono cittadini dello Stato d'invio o di uno Stato terzo, senza però avere la residenza nello Stato di residenza, ad eccezione dei privilegi previsti dall' della presente Convenzione.
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