Convenzione

Art. 39

Esenzioni fiscali

In vigore dal 21 ott 1971
Esenzioni fiscali 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale di ogni natura, ad eccezione: a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati sul territorio dello Stato di residenza con riserva delle disposizioni dell'; c) delle tasse, imposte ed altri diritti di successione e trasferimento di beni percepiti dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni della lettera b) dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi di ogni natura ricavati nello Stato di residenza ad eccezione dei redditi realizzati per le loro attività ufficiali; e) dei diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'. 2. I membri del personale di servizio dell'ufficio consolare, cittadini dello Stato d'invio, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano personale il cui trattamento o i cui salari non sono esenti dall'imposta sull'entrata nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione della detta imposta sull'entrata.
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Esenzioni fiscali (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo