Convenzione
Art. 49
Disposizioni applicabili alle persone giuridiche
In vigore dal 21 ott 1971
Disposizioni applicabili alle persone giuridiche
Quanto previsto nella presente Convenzione con riferimento ai cittadini dello Stato d'invio, verrà applicato in maniera corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la nazionalità di una delle Parti contraenti, attribuita in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-49