Convenzione

Art. 50

Ratifica, entrata in vigore e denunzia

In vigore dal 21 ott 1971
Ratifica, entrata in vigore e denunzia La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del decimo anno della data della sua entrata in vigore. FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI Per la Repubblica socialista di Romania MANESCU Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-50

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