Convenzione
Art. 50
50 / 50Ratifica, entrata in vigore e denunzia
In vigore dal 21 ott 1971
Ratifica, entrata in vigore e denunzia
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica e gli strumenti
di ratifica saranno scambiati a Roma.
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
resterà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la
denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del
decimo anno della data della sua entrata in vigore.
FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna
in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per la Repubblica socialista di Romania
MANESCU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-50