Convenzione
Art. 48
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
In vigore dal 21 ott 1971
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza ledere le immunità ed i privilegi previsti nella presente Convenzione, le persone che beneficiano di tali immunità e privilegi hanno l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato di residenza e di non interferire negli affari interni di questo Stato.
2. I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. Negli archivi consolari devono essere conservati solo i documenti ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-48