Convenzione
Art. 46
Esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici
In vigore dal 21 ott 1971
Esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici
1. L'esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici non lede le loro immunità e i loro privilegi diplomatici.
Quanto qui previsto si applica anche nel caso della nomina di un agente diplomatico in qualità di gerente ad interim dell'ufficio consolare.
2. I nomi degli agenti diplomatici che esercitano funzioni consolari verranno comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-46