Convenzione
Art. 41
Beni di un membro defunto dell'ufficio consolare
In vigore dal 21 ott 1971
Beni di un membro defunto dell'ufficio consolare
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza è tenuto:
a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ed eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di un divieto d'esportazione al momento della morte;
b) a non prelevare tasse, imposte e diritti di ogni natura percepiti per la successione e per il trasferimento dei beni mobili che si trovano nello Stato di residenza a causa della presenza in questo Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-41