Convenzione

Art. 37

Disposizioni testimoniali

In vigore dal 21 ott 1971
Disposizioni testimoniali 1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie ed amministrative. Se un funzionario consolare rifiuta di presentarsi o di deporre come testimone, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di rispondere quali testimoni, se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo. 2. L'Autorità che richiede la testimonianza eviterà di intralciare un funzionario consolare nello svolgimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la sua testimonianza nella residenza di lui o presso l'ufficio consolare; oppure accettare una dichiarazione scritta da parte sua, ogni volta che ciò sia possibile. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti che abbiano riferimento all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza e documenti ufficiali ad esse relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti in tema di diritto nazionale dello Stato di invio. 4. I funzionari consolari che testimoniano, lo faranno senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione; essi possono però rilasciare una dichiarazione che attesti la verità dei fatti affermati.
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