Convenzione

Art. 40

Esenzioni doganali

In vigore dal 21 ott 1971
Esenzioni doganali 1. Lo Stato di residenza accorderà, conformemente alle sue leggi e regolamenti, ai funzionari consolari l'esenzione dal pagamento di ogni tassa doganale per l'importazione o l'esportazione dal territorio di detto Stato degli oggetti destinati: a) alle necessità dell'ufficio consolare; b) alle necessità personali dei funzionari consolari, ivi compresi i beni destinati alla loro sistemazione. Gli articoli di consumo non devono superare le quantità necessarie al fabbisogno diretto dell'interessato. Le esenzioni così riconosciute non concernono le spese di deposito, trasporto e altri servizi similari. 2. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima installazione. 3. I bagagli personali dei funzionari consolari sono esenti da controllo doganale. Essi non possono essere sottoposti al controllo se non nel caso in cui esistano seri motivi per cui si sospetti che contengano oggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 1, o dei quali è vietata l'esportazione o l'importazione dalle leggi dello Stato di residenza, oppure oggetti sottoposti alle leggi di quarantena. In tali casi il controllo deve aver luogo alla presenza del rispettivo funzionario consolare o di un membro della sua famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-40

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