Convenzione

Art. 35

Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 21 ott 1971
Immunità dalla giurisdizione 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attività svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, non si applicano in caso di azione civile: a) risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purchè non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualità di mandatario dello Stato d'invio; b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-35

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