Convenzione
Art. 35
Immunità dalla giurisdizione
In vigore dal 21 ott 1971
Immunità dalla giurisdizione
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attività svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, non si applicano in caso di azione civile:
a) risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purchè non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualità di mandatario dello Stato d'invio;
b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-35