Convenzione
Art. 32
Diritti e tasse consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Diritti e tasse consolari
1. L'Ufficio consolare può percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite quali diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-32