Convenzione
Art. 29
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio e loro protezione
In vigore dal 21 ott 1971
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio e loro protezione
1. I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della loro circoscrizione consolare, di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, di visitarli, di consigliarli e, quando è necessario, di assicurare loro, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio. I cittadini dello Stato d'invio possono comunicare con i funzionari consolari e far loro visita.
2. Le competenti Autorità dello Stato di residenza informeranno senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato è stato arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.
3. I funzionari consolari hanno il diritto, nelle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, di ricevere corrispondenza o altre comunicazioni dal cittadino dello Stato d'invio che si trova in stato di arresto preventivo, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, di visitarlo e di comunicare con lui dopo il termine di 7 giorni dalla data dell'annunzio del provvedimento dell'arresto o di qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.
4. Le Autorità competenti dello Stato di residenza porteranno a conoscenza del cittadino dello Stato di invio in istato di custodia preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, le possibilità di comunicazione stabilite dal presente articolo.
5. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano in istato di detenzione in esecuzione di una condanna, nonché di visitarli, con il rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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