Convenzione
Art. 28
Libertà di comunicazione
In vigore dal 21 ott 1971
Libertà di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permetterà e faciliterà agli uffici consolari dello Stato d'invio la libertà di comunicazione con il proprio Governo, nonché con le Missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato d'invio, sia che si trovino nello Stato di residenza o in altri Stati. A questo scopo gli uffici consolari potranno utilizzare tutti i mezzi pubblici di comunicazione, i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in chiaro o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare non potrà installare nè utilizzare una radio emittente se non con il previo ed espresso consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare non può essere trattenuta o esaminata in quanto inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" si riferisce a tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare e alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non può essere aperta, nè trattenuta.
Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno motivi fondati per credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti stabiliti dal paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo d'origine.
4. La valigia consolare, o i suoi colli, se formata da più colli, deve essere sigillata, deve avere i segni esterni visibili del suo carattere e non può contenere altro all'infuori della corrispondenza ufficiale o dei documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.
5. Il corriere consolare deve possedere un documento ufficiale attestante la sua qualità ed il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare.
Non può essere corriere diplomatico o consolare un cittadino dello Stato di residenza, o residente in permanenza in tale Stato.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad arresto nè a qualsiasi forma di fermo o detenzione.
6. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che deve arrivare ad un punto d'entrata autorizzato. Tale comandante deve essere fornito di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. A seguito di una intesa con le autorità locali competenti, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a prendere possesso direttamente e liberamente della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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