Convenzione

Art. 23

Uso dello stemma e della bandiera nazionale

In vigore dal 21 ott 1971
Uso dello stemma e della bandiera nazionale 1. Sulla sede dell'ufficio consolare può essere posto lo scudo con lo stemma dello Stato d'invio e l'iscrizione con la denominazione dell'ufficio consolare. 2. Sulla sede dell'ufficio consolare può essere inalberata la bandiera dello Stato d'invio. La bandiera di questo Stato può essere inalberata pure sui mezzi di trasporto usati dal Capo dell'ufficio consolare nell'esercizio della sua attività ufficiale. 3. Nell'esercizio del diritto accorciato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti ed usi dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-23

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Uso dello stemma e della bandiera nazionale (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo