Convenzione
Art. 18
Funzioni inerenti all'invio di atti
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni inerenti all'invio di atti
I funzionari consolari possono trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio, con domicilio o residenza nel territorio dello Stato di residenza, atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti dallo Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-18