Convenzione
Art. 13
Rilascio dei passaporti e dei visti
In vigore dal 21 ott 1971
Rilascio dei passaporti e dei visti
I funzionari consolari rilasciano passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonché visti alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-13