Convenzione

Art. 11

Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 21 ott 1971
Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-11

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Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo